Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 10478 del 10.06.2013, ha chiarito che le collaborazioni prestate da familiari ed affini a favore di aziende artigianali, commerciali ed agricole, sono da considerarsi gratuite se sussiste il requisito di occasionalità. Viene chiarito che l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto opponibile in sede di verifica ispettiva.
Le prestazioni che possono essere considerate gratuite sono quelle rese da familiari o affini pensionati o impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro.
Diversamente il concetto di occasionalità è rispettato se la collaborazione non supera i 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Infatti nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
Sotto il profilo meramente istruttorio, in mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di prova di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamente del limite del 90 giorni ovvero delle 720 ore.
Da un punto di vista soggettivo possono essere considerati famigliari i parenti e gli affini entro il 3° grado di parentela.
Per quanto concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o di affinità va riferito, vale la regola generale che l’obbligo contributivo (in capo al titolare o ai soci) compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società di persone sia di società a responsabilità limitata. Pertanto non solo il collaboratore familiare dell’imprenditore individuale potrà prestare la propria opera gratuitamente all’interno dell’impresa, ma anche il coniuge, il parente o l’affine del socio lavorante, sia esso di una società di persone (Snc o Sas) o di una Srl. Restano escluse unicamente le SPA e le SAPA.
CIRCOLARE MIN LAVORO N.10478 DEL 10.06.2013
14/06/2013 - Proroga termine versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO e IRAP
L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa n. 94 pubblicato in data 13.06.2013 ha reso noto, come già anticipato dalla stampa specializzata, la proroga dal 17 giugno all’8 luglio la scadenza del versamento delle imposte che risultano dai modelli di chiarazione Unico ed Irap. La proroga interessa tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di Settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che possano usufruire della proroga. Si applica inoltre ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. “minimi”).
I versamenti potranno essere effettuati pertanto entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 al 20 agosto (per effetto del differimento delle scadenze per la pausa estiva per i versamenti che cadono dal 1 al 20 agosto) maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse.