08/04/2013 - Valutazione dei rischi per le micro imprese

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi: Primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini

Fonte: Ministero del lavoro

A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.

A tale riguardo la nota ribadisce che, in seguito alle modifiche introdotte il citato articolo risulta essere il seguente: ” I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

Le procedure standardizzate (che sono state pubblicate nella G.U. n. 285 del 6/12/2012) recepite con DM 30/11/2012 prevedono che dal 31/05/2013 l’autocertificazione non sarà più valida e dovrà essere elaborata la valutazione dei rischi secondo il modello pubblicato nel citato decreto.