Il D.Lgs.81/08 prevedeva la facoltà, per le attività a basso rischio e con un numero massimo di 10 lavoratori (compresi i soci che effettivamente prestano la loro attività lavorativa, gli stagisti e i lavoratori part-time), di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Dal prossimo 31 Maggio 2013 le imprese suindicate non potranno più effettuare l’autocertificazione, ma dovranno dotarsi di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR,) elaborato sulla base di procedure standardizzate previste dalla Commissione Consultiva per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le sanzioni previste, oltre alla responsabilità di carattere penale, per non aver redatto il DVR sono particolarmente onerose, arrivando fino a un massimo di 6.400 euro con chiusura temporanea dell’attività in caso di infortunio.
Sono inoltre sanzionabili il mancato adeguamento a tutti gli adempimenti previsti, in particolare la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti antincendio e primo soccorso, la designazione dell’eventuale medico competente e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La formazione e gli aggiornamenti periodici dei lavoratori e dei soggetti nominati, dovrà essere effettuata da docenti qualificati, seguendo il programma stabilito di 4 ore generiche e 4 – 8 – 12 ore (a seconda della classificazione di rischio dell’attività in bassa – media – alta) sui rischi specifici dell’attività.
In allegato troverate una traccia degli adempimenti da adottare. Per qualsiasi informazione in merito contattate il ns. partner in materia di sicurezza:
PRO.TECNO. S.r.l.
Via Garda, 11/2 – 30027 San Donà di Piave (Ve)
tel. 0421220236 Fax 0421225755
08/04/2013 - Gas fluorurati (persone e imprese certificate): operativo il registro telematico nazionale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2013 il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro FGAS.
E’ operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio.
Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) i facsimile di modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all’art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012.
Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione.
Si ricorda che dalla data di avvio del registro le persone e le imprese hanno tempo 60 giorni per la registrazione secondo le modalità indicate. Dal momento della registrazione viene ottenuto un certificato provvisorio per poter operare e da questo decorrono i 6 (sei) mesi di tempo per frequentare il corso e sostenere l’esame per la certificazione definitiva dell’operatore e quindi dell’impresa.