08/04/2013 - Valutazione dei rischi per le micro imprese
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi: Primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini
Fonte: Ministero del lavoro
A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.
A tale riguardo la nota ribadisce che, in seguito alle modifiche introdotte il citato articolo risulta essere il seguente: ” I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Le procedure standardizzate (che sono state pubblicate nella G.U. n. 285 del 6/12/2012) recepite con DM 30/11/2012 prevedono che dal 31/05/2013 l’autocertificazione non sarà più valida e dovrà essere elaborata la valutazione dei rischi secondo il modello pubblicato nel citato decreto.
02/04/2013 - Circolare 057 del 02.04.2013
MECCATRONICA SOSTITUISCE MECCANICA MOTORISTICA ED ELETTRAUTO
02/04/2013 - Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese
E’ stata prorogata per altri 3 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2013, la moratoria sui mutui alle piccole e medie imprese, altrimenti in scadenza al prossimo 31 marzo 2013. Il beneficio in parola spetta alle piccole e medie imprese italiane che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali: i) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro; ii) un numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono, in estrema sintesi, di tre tipi: i) operazioni di sospensione di finanziamenti; ii) operazioni di allungamento dei finanziamenti; iii) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo anche le ditte individuali ed i professionisti, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e non per altri fini. Per accedere all’iniziativa le PMI devono: i) avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa; ii) non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; iii) non avere fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo del 3 agosto 2009 o del 28 febbraio 2012 ( per quanto concerne la richiesta di sospensione); iv) non aver fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 (per quanto concerne la richiesta di allungamento). Pertanto, le imprese che avranno i requisiti, per accedere alla proroga in esame, dovranno presentare alla banca, entro il 30 giugno 2013, apposita richiesta, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’Abi.
02/04/2013 - Slitta al 15 ottobre 2013 la comunicazione dei beni dati in godimento ai soci
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37550 proroga al 15.10.2013 il termine originario del 31.3.2012, già prorogato al 31.3.2013 (ovvero 2 aprile), per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.
Il provvedimento rinvia espressamente l’adempimento relativo alle comunicazioni del 2011, mentre non fa menzione circa le operazioni relative al 2012. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere prorogata solo la scadenza relativa al primo anno di applicazione della norma (2011). Al riguardo, anche il sito ufficiale dell’agenzia delle Entrate “fiscooggi” rassicura che la proroga riguarda la prima applicazione della norma, quindi le annualità 2011 e 2012.